Con
appena il Governo, con provvedimento d’urgenza
n.
121 del 20 giugno corrente, ha emanato norme tendenti a
rendere più sicura la circolazione stradale, probabilmente, alcuni di noi,
hanno ritenuto, tale provvedimento, destinato a decadere, anche in ragione
del periodo entro il quale il decreto doveva essere convertito in legge. In
realtà, il predetto decreto, non solo ha prodotto gli effetti giuridici
tipici del provvedimento d’urgenza
ma, con alcune
necessarie modificazioni, è stato convertito in legge 1 agosto 2002, n. 168
(G.U. 6 agosto 2002, n. 183) e quindi, continua a produrli o ne produce di
nuovi.
Tale provvedimento, ha anticipato l’entrata
in vigore
di alcune disposizioni contenute nella legge delegata n. 9 dello scorso 15
gennaio (Supp. Ord. n. 28 alla G.U. 12 febbraio 2002, n. 36) recante le «disposizioni
integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85».
In
particolare:
-
quanto alle disposizioni che anticipano l’entrata
in vigore dell’art. 11 del d. Lgs. n. 9/2002, relative
all’uso
dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione dei ciclomotori e
motocicli, queste
hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
ovvero, dal 22 giugno scorso;
-
quanto alle disposizioni che anticipano l’entrata
in vigore degli artt. 2 e 8 del d. Lgs. n. 9/2002,
relative alle competizioni sportive su strada e al gareggiare
in velocità, queste hanno effetto dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del predetto decreto ovvero, dal 7 agosto scorso;
- dalla stessa data, risultano entrare in vigore le altre
disposizioni introdotte con le modificazioni ed integrazioni apportate dalla
legge n. 168 cit., relative alla illuminazione dei veicoli sulle
autostrade e strade extraurbane principali, l’uso
di determinati apparecchi durante la guida
e l’uso
di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico.
Alcuni
di noi hanno chiarito che la decretazione sollecita è giustificata
dalla «straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza
della circolazione stradale, in considerazione dell’ormai
iniziato (ora, per allora) esodo estivo e
dell’incremento
considerevole dei veicoli su strade e autostrade».
Chi scrive, resta invece dubitante, rispetto alla opportunità di adottare
un provvedimento d’urgenza,
come quello poi convertito in
legge e di cui si discute, che manca invece (
se non in senso molto
lato )
dei requisiti della necessità e dell’urgenza previsti dal
costituente. Ma se anche vogliamo fare nostre le motivazioni che hanno
spinto il governo a decretare l’urgenza
del
provvedimento, ci domandiamo quali altre motivazioni non abbiano indotto il
massimo vertice della pubblica amministrazione ad anticipare l’entrata
in vigore di altre disposizioni del d.Lgs.
9/2002, prima fra tutte, quelle di cui all’art.
14, in
materia di
guida sotto l’uso
di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; ancora, nuove disposizioni tendenti ad
aggravare le pene e le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali,
previste per le contravvenzioni all’art.
189 cod. str., in materia di omissione di
assistenza in caso di sinistro stradale (sol se si pensa, che all’agosto
di questo anno e dall’inizio dell’anno, l’informazione
televisiva segnalava ben duecento vittime abbandonate a se stesse dagli
investitori) e, perché no, a prevedere più gravi sanzioni per la guida
distratta o disattenta, che risulta la maggiore causa di provocazione dei
sinistri stradali.
Ad ogni buon conto, il decreto è stato sanato dalla coeva legge di
conversione n. 168 e quindi, ogni nostro parere, resta solo un’opinione.
Ci sia concesso solo esprimere la nostra idea, sulla necessità di
intervenire quanto prima, nel momento della formazione dell’utente
stradale ma, prima ancora, del cittadino: nell’ambito,
cioè, dell’educazione
e della formazione sociale. Siamo convinti,
che la misura della sanzione e gli effetti che questa riverbera sulla sfera
delle libertà del cittadino, è atta a prevenire, se non reprimere, ogni
comportamento ritenuto riprovevole dalla collettività amministrata; ma ciò
non può avere concreta efficacia, se quella stessa collettività, non trova
nella legge, la garanzia dei propri diritti di libertà se non, addirittura,
riconoscergli un mero effetto vessatorio. Troppo spesso, i nostri giovani, i
nostri stessi figli, fanno fatica a comprendere la misura della sanzione che
siamo tenuti ad applicare se non riconoscere, nelle nostre uniformi, quelle
del “nemico”.
Allora credo sia veramente necessario ed urgente, a livello di singoli corpi
e/o servizi di P.M., rivedere il nostro modello comportamentale, sì da
fornire all’utenza,
prima ancora
della sanzione e quando ciò è ancora possibile (nelle scuole, nelle
associazioni, nelle parrocchie, ecc.), un modello sociale in cui credere,
per migliorare il livello di quantità e qualità di vita.
Non dobbiamo poi perdere di vista il fatto, che il numero degli incidenti è
essenzialmente legato al numero degli autoveicoli circolanti e questi, sono
ancora legati allo sviluppo socio-economico del Paese. Dagli studi condotti
nel campo dell’infortunistica
stradale, è quindi emerso che se i mezzi
preventivi sono tali da coprire tutte le possibilità di intervento, si
avrebbero solamente quegli incidenti fatali che non possono essere
preventivati, perché rientranti nella mera casualità. Ciò significa che
in concreto, non è sufficiente intervenire sull’entità
della sanzione o della pena prevista per la violazione a talune gravi norme
di comportamento, se non si interviene anche, in altri campi della
circolazione stradale, prima fra tutte, le tutele delle strade e l’organizzazione
della circolazione stradale. In tal senso,
la pianificazione del traffico, è una delle più gravi misure, che ben
difficilmente trova collocazione, proprio laddove se ne rende più urgente l’applicazione:
nei centri abitati dei comuni piccoli e
medio-piccoli, dove chi governa la città, fin troppo spesso è ancora
capace di ingerire sull’apparato
amministrativo burocratico,
sconvolgendo così, ogni ipotesi di piano del traffico.
Parafrasando Seneca, quando egli dice «...le arti sono esecutrici,
devono dare quello che promettono; la saggezza è signora e reggitrice; le
arti servono, la saggezza comanda...»
sarei
portato a dire che la politica dovrebbe avere sì, la forza di imporsi, per
costruire il futuro di un Paese, ma rispettando quel limite imposto dalla
ragionevolezza e dalla scelta di civiltà giuridica che
la Repubblica
si è data e, che da sola, permette ai dirigenti di attuare quel programma.
USO
DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE SUI VEICOLI
art.
1, comma 2, d.L. 121/2002.
uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione dei ciclomotori e
motocicli
L’entrata
in vigore del d.L. 121/2002 (lo abbiamo già detto)
ha comportato, nella sostanza, l’anticipazione
della entrata in vigore di alcune delle norme di modificazione del
d.Lgs. 285/92 (indicato, per brevità, cod. str.), contenute nel d.Lgs.
9/2002: fra queste, quelle di cui all’art.
11 decr. ult. cit., sono entrate (e restano) in vigore, il giorno
successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del d.L. 121/2002
ovvero, il 22 giugno 2002: tali disposizioni riguardano, specificatamente,
le modalità di segnalazione visiva e di illuminazione dei ciclomotori e dei
motocicli ([4]),
nei termini di cui all’art.
152, comma 1-bis, cod. str.
La
novella giuridica cit. (quanto
ai predetti veicoli a motore)
non ha dato adito a particolari problemi interpretativi, posto che il
comma 1-bis introdotto nell'art.
152 cit. determinava, come determina, una sorta di “equipaggiamento”
visivo e di illuminazione implicito del veicolo: l’accertamento
della violazione, sul piano formale, non comporta, infatti, alcuna
valutazione (sol
se ve ne fosse la necessità) dell’elemento psicologico (ex art. 3
l. 689/81). La circolazione dei ciclomotori e dei motocicli sulle strade
comporta, sempre e comunque, l’uso
dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione, quasi a realizzare
una sorta di equipaggiamento virtuale del veicolo, prevedibile, in senso
lato, nei termini di cui all’art.
72 cod. str.
La
scelta del legislatore è ovviamente quella di rendere maggiormente
visibili, tali classi di veicoli, sia di fronte, che da tergo, e tale
maggiore percezione visiva è stata, in concreto, osservata e provata da
ciascuno di noi.
Art.
1, comma3 e 4, d.L. 121/2002
uso
dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione sulle autostrade e
strade extraurbane principali
Molti più dubbi, ha invece suscitato la novella giuridica introdotta dall’art.
1 del decreto n. 121, nella sua versione originale; tanto che, in
sede di conversione in legge, l’art.
12 del coevo decreto n. 9, è stato definitivamente abrogato.
La mancanza di certezza del
diritto, ha probabilmente indotto il legislatore a deferire l’entrata
in vigore della norma, a far data dall’entrata
in vigore della legge di conversione del decreto d’urgenza
ovvero, dal 7 agosto 2002, sì da non assumere come propri i
contenuti e gli effetti della disciplina adottata dal Governo in sede di
decretazione d'urgenza. Ne deriva, che la provvisoria efficacia sia quindi
venuta meno "ex tunc" e possono essere salvati solo gli
effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo
provvedimento d'urgenza, in parte decaduto.
Non è un caso, poi, che in sede di conversione in legge del decreto de
quo, si sia preferito intervenire direttamente sull’art.
152 cod. str., anziché sull’art. 153 st. cod. ([6]),
relativo all’uso che deve
essere fatto dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. In tal senso e secondo
quanto previsto dal comma 1-ter, dell’art.
152 del novellato codice stradale, l’uso
delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori
anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d’ingombro,
resta obbligatorio, durante la marcia sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali
Ci
sia consentito sollevare solo qualche perplessità, nel merito del
provvedimento.
Tanto con riferimento al disagio che può derivare dall’uso
generalizzato delle luci (quali fenomeni di abbagliamento reciproco o
comunque, di distrazione), quanto alle possibili conseguenze sul biosistema
(innalzamento dei valori di illuminamento dell’ambiente)
e sul consumo energetico.
COMPETIZIONI
SPORTIVE SU STRADA E GARE IN VELOCITA’
Art.
1, comma 1, d.L.121/2002
Come già accennato, la necessità e l’urgenza
del provvedimento è (stata) giustificata dall’esigenza
di rendere più sicura la circolazione stradale. Ora, la velocità,
non è certamente uno dei principali fattori che determinano il verificarsi
dei sinistri stradali, sol se si pensa che, a livello statistico, solo
nel 12% dei casi, questa è causa del loro verificarsi. E’
ben evidente, infatti, che aumentando la velocità, aumenta
correlativamente il fattore soggettivo dell’attenzione
alla guida, non solo sul piano psicologico, ma anche fisiologico. Ciò
non toglie, che se la velocità non è un fattore preponderante del
verificarsi dei sinistri stradali, è certamente una delle cause principali
della gravità delle lesioni che ne conseguono, o ne possono conseguire.
Basta pensare, così come sottolineato da un medico necroscopico dell’ospedale
di Viareggio, in occasione di una ispezione cadaverica di persona
rimasta coinvolta in un sinistro stradale, che per la medicina legale, una
velocità di circa 40 km/h, pari alla caduta da un terzo piano di un
edificio, è da ritenere mortale!
Per altro verso, in ragione
del progresso tecnologico nel settore automobilistico, la sensazione della
velocità è sempre meno percepita dai conducenti dei veicoli (quando, dall’uso
di sostanze che alterano l’equilibrio
psico-fisico, tale sensazione risulta ulteriormente sopita o
esaltata, la sicurezza di guida); il valore della vita è venuto meno e,
sempre meno, sono i controlli su strada degli organi di polizia stradale
Tutto
ciò ha determinato il legislatore a scegliere la c.d. “linea
dura”: tornando a criminalizzare la fattispecie del gareggiare
in velocità con veicoli a motore e a disciplinare in modo più
razionale le competizioni sportive.
La novella giuridica
introdotta dalla anticipazione della entrata in vigore dell’art.
8 del d.Lgs. 9/2002, comporta la individuazione di due distinte
fattispecie giuridiche, previste dal comma 5 dell’art.
141 cod. str.
-
gareggiare in velocità, facendo uso di veicoli non a motore
(illecito amministrativo);
- gareggiare in
velocità, facendo uso di veicoli a motore (contravvenzione).
E’ il caso di ricordare, che
altra cosa è l’organizzazione
di una competizione sportiva su strada non autorizzata (art. 9, comma
8, cod. str.), altra ancora, il gareggiare in velocità.
In tal senso, l’art. 9 cod.
str., così come modificato dall’art.
2 del d.Lgs. 9/2002, in quanto richiamato dall’art.
1, comma 1 del d.L. 121/2002, va a regolamentare le competizioni
sportive su strada, tanto che, residualmente, l’art.
141, comma 9, nella versione da ultimo citata, si applica sempre al di fuori
dei casi previsti dal più volte citato art. 9 st. cod.
Ora, ciò che costituisce l’elemento
essenziale della competizione è, ovviamente, l’elemento
agonistico e, ciò che vi si contrappone, è l’interesse
alla tutela degli spettatori e di tutti coloro i quali utilizzano
comunque, la strada pubblica. In tal senso, con il nuovo codice della
strada, è stato previsto il previo rilascio di una specifica autorizzazione
che, in seguito alle recenti modificazioni introdotte con il decreto di cui
si discute, ha fatto venir meno la competenza in materia del prefetto.
Infatti, resta competente a
rilasciare le autorizzazioni per le competizioni atletiche e ciclistiche
e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, il
comune. Se lo svolgersi delle predette gare, interessa più comuni, l’autorizzazione
è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e
Bolzano.
In
particolare, durante le gare ciclistiche —
anche a livello amatoriale —
v’è un forte richiamo di pubblico tanto da poter ritenere le
medesime dei veri e propri spettacoli su area pubblica. Si potrebbe ritenere
quindi, che l’effettuazione
di simili “spettacoli”, sia
da assoggettare al previo rilascio della licenza di polizia di cui
all’art. 68 del T.U.L.P.S.
In
realtà, la Corte Costituzionale ([11])
ci ha già insegnato che, in base all’art.
17 della Costituzione, «nessuna autorizzazione o licenza dell’autorità
e nessun preavviso sono richiesti per le riunioni a scopo di
divertimento o di passatempo». Ciò non toglie —
come prevede la norma in commento —
che la competente amministrazione autorizzi la gara solo allorquando
siano poste in essere tutte quelle tutele atte a salvaguardare la sicurezza
della circolazione stradale e degli atleti (art. 119/II, R.D. 635/40).
Quanto
al concetto di competitività, insito nel concetto di gara
ciclistica, si osservano due circostanze, che rilevano ai fini dell’applicazione
in concreto della norma:
- da
un punto di vista sanzionatorio, per individuare le gare ciclistiche non
autorizzate né autorizzabili ovvero, quelle in cui esiste un minimo di
organizzazione e dove sia evidente la competizione tra i partecipanti;
- da un punto di vista autorizzatorio,
per individuare le gare ciclistiche autorizzabili ovvero, quelle in
cui gli organizzatori assumono l’iniziativa
della manifestazione e curano lo svolgimento della gara, fissando il
percorso ed il regolamento particolare ([12]),
accreditando i concorrenti e stabilendo la classifica finale ([13]).
Mancando,
infine, il requisito agonistico, così come sopra prospettato, la
manifestazione ciclistica non necessiterà di alcuna autorizzazione, fatto
ovviamente salvo l’avviso
all’autorità di P.S., almeno tre giorni prima della manifestazione
medesima (art. 123 T.U.L.P.S.).
Per
le gare con veicoli a motore, invece, l’autorizzazione
è rilasciata.
- dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per
strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
-
per le altre strade, dall’ente
proprietario della strada (regione, provincia, comune).
Giova peraltro
ricordare che già con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, è stato disposto il trasferimento alle regioni, alle
province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per
l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade
ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse
sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente
comunale e che, come sottolineato con Circ. Min. LL.PP. 1 marzo 2001, n.
1558, l’effettivo trasferimento
di tale funzione, è avvenuto però solo con il d.P.C.M. 12 settembre 2000
ovvero, a far data dal 1° gennaio 2001.
In tal caso, un
tecnico dell’ente competente,
assistito dai rappresentanti del Ministero dell’Interno,
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e unitamente agli
organi sportivi competenti e promotori, tiene conto di collaudare il
percorso e le attrezzature relative (art. 9, comma 4, cod. str.).
Quanto alle gare di
regolarità, relative a motoveicoli e autoveicoli d’epoca
e di interesse storico e collezionistico, non è previsto il parere
del CONI, necessario invece per le altre competizioni motoristiche. Per le
gare di regolarità, può essere omesso il collaudo del percorso, sempre che
non si ecceda la velocità di 50 o di 80 km/h, a seconda che il tratto
stradale considerato, sia o meno aperto al traffico.
Ogni autorizzazione (quindi non più e non solo quelle già rilasciate dal
prefetto) è subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un
contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’art.
3 della legge n. 990 del 1969 e succ. modif. e int. Peraltro, la
disposizione da ultima richiamata, attiene alle sole gare e competizioni
sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, restandone escluse le
competizioni ciclistiche o podistiche.
Novità particolari sono previste dagli artt. 6-bis ss.,
relativamente alle scorte.
Infatti, per
esigenze particolari di sicurezza della circolazione, con il provvedimento
di autorizzazione di competizione ciclistica, può essere imposta la scorta
da parte di un organo di polizia stradale o di una scorta tecnica,
all’uopo abilitata.
Tale scorta, può essere altresì autorizzata dallo stesso organo di polizia
stradale incaricato che, in tal caso, ne fissa le modalità e ne impone le
relative prescrizioni.
Più
in particolare, è stabilito nel nuovo comma 6-quater, che per le
competizioni ciclistiche o podistiche, che si svolgono all’interno
del territorio comunale o di comuni limitrofi, la scorta può essere
effettuata direttamente dalla polizia municipale, eventualmente coadiuvata
da scorta tecnica abilitata. Per il personale della polizia municipale,
consegue un particolare onere di sorveglianza del percorso, atto a far
rispettare al pubblico le prescrizioni stabilite con l’autorizzazione
o le altre disposizioni impartite dall’autorità di P.S. o dagli
organizzatori della gara.
E’
il caso di evidenziare, che laddove il personale della polizia
municipale non è in grado di garantire il servizio di scorta, tale
circostanza deve essere fatta rilevare al prefetto (art. 2 T.U.L.P.S.),
affinché questi, nei termini di cui all’art.
3 della legge n. 65 del 1986 e previa disposizione del sindaco,
predisponga la collaborazione di un adeguato contingente numerico delle
forze di polizia. Ad ogni buon conto, giova ricordare che «l'espressa
previsione della possibilità dello svolgimento di gare di
velocità su strade ed aree pubbliche
(nella specie, gara ciclistica)
posta dall'art. 9 cod. strad., non
sospende ne' modifica, durante lo svolgimento di esse,
l'obbligo di osservare le norme sulla circolazione da
parte di tutti gli utenti della strada, compresi i medesimi
corridori, ai quali, pertanto, si deve applicare - in caso di
collisione con un autoveicolo - la presunzione di colpa prevista
dall'art. 2054, comma 2, c.c. Va pero' considerato che, nel caso
di gare a circuito aperto, occorre contemperare le
esigenze agonistiche con quelle della circolazione
e, nella individuazione dei singoli
comportamenti, al fine di potere
escludere la presunzione di colpa prevista dalla
legge per l'ipotesi di scontro tra veicoli, valutare, al
lume di tale contemperamento, se è stato fatto tutto il
possibile per evitare il danno ([15]).
Sul piano sanzionatorio, quindi, laddove la gara si svolga all’interno
di circuito aperto alla circolazione stradale, i partecipanti possono
derogare esclusivamente a quelle norme di comportamento del cod. str., il
cui rispetto annullerebbe il carattere agonistico e lo scopo stesso della
manifestazione, ma non anche alle altre norme di comune prudenza; inoltre,
così come previsto dall’art.
360, comma 5 del reg. cod. str., la competizione ciclistica o
atletica in corso di svolgimento, può essere indicata con cartelli recanti
le iscrizioni «INIZIO GARA» e «FINE GARA» e con le modalità prescritte
nel provvedimento di autorizzazione della gara.
Si
vuole qui far rilevare che il servizio di scorta per le competizioni
sportive, in analogia a quanto previsto dall’art.
68 del d.P.R. n. 417 del 1992 ([16])
è da ritenere uno dei servizi a pagamento, relativamente ai quali, il
comune, dovrebbe prevedere una tariffa.
L’introduzione
del comma 7-bis nell’art.
9 cit. comporta che laddove si renda necessario sospendere la
circolazione stradale, il rilascio dell’autorizzazione
è subordinata al provvedimento di sospensione temporanea della
circolazione, nei termini di cui all’art.
6, comma 1 o 7, comma 1, cod. str., a seconda della circostanza che
il tratto di strada si trovi all’esterno
o all’interno del centro abitato: giova in tal senso ricordare, che
la competenza a sospendere la circolazione stradale resta al prefetto, per
quanto attiene alle strade esterne al centro abitato, e al sindaco, per le
strade poste all’interno del
centro abitato. Con riferimento agli eventuali provvedimenti di
sospensione della circolazione stradale, può essere previsto nella medesima
ordinanza che li dispone, che gli stessi siano resi noti al pubblico,
mediante personale di gara volontario.
Nell’avere
inasprito le sanzioni amministrative pecuniarie, già previste dal
comma 8 del più volte citato art. 9 cod. str., si è prevista la
criminalizzazione della fattispecie riconducibile alla organizzazione di una
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore: in tal caso, ogni
singolo partecipante è assoggettato alla medesima pena ([17])
e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente,
nei termini di cui agli artt. 222 ss. cod. str.
Dal tenore letterale della norma, si capisce bene che l’ipotesi
criminosa prevista dall’art. 141, comma 9, cod. str. non potrà
concorrere con le nuove disposizioni testé indicate e, più in particolare,
con quelle riconducibili alla organizzazione di una competizione motoristica
in velocità, su strada. Si tratterrà, quindi, di distinguere il gareggiare
in velocità, nell’ambito di
una competizione non autorizzata —
presupponendo, quest’ultima, un seppur minimo livello di
organizzazione — dal
gareggiare in velocità, per fatto o circostanza occasionale.
USO
DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA
Art.
2, comma 1, d.L. 121/2002
L’uso
del c.d. telefonino, si è imposto in brevissimo tempo nella nostra
società. Tanto che, ben pochi individui ne risultano sprovvisti
(indipendentemente dal ceto di appartenenza) e, come per ogni altro fenomeno
sociale, anche l’uso del
cellulare è pressoché presente in ogni momento della nostra vita:
men che meno, durante la guida di un veicolo.
E’ peraltro evidente,
che l’uso di questo strumento,
può causare fenomeni di distrazione, anche gravi, in ragione della velocità
sviluppata e dei relativi tempi di distrazione. E’
il caso di ricordare poi, che altri fattori distraenti si possono
aggiungere a quelli ormai classici: si pensi all’abbassamento
del volume del suono dell’autoradio,
la composizione del numero telefonico (ancorché in forma vocale, la
rubrica o altri sistemi), la risposta alla chiamata, il ripristino dell’autoradio,
ecc.
Fondamentalmente, i sistemi che tendono a ridurre tali “tempi
morti” e che possono ridurre il numero dei morti, sono i sistemi
auricolari, i car kit viva voce con installazione e car kit viva voce
professionali.
E’ ovvio, che l’ultimo dei
tre sistemi è quello più “sicuro”
ed ergonomico.
Ma
non si dimentichi, che la mera attenzione al contenuto della telefonata, è
sufficiente, di per sé, a distrarre l’attenzione
di guida in proporzione all’interesse che quella suscita nel
conducente.
Ad ogni buon conto, nella piena consapevolezza della esigenza dell’utente
stradale di ricorrere spesso e volentieri all’uso
del cellulare, anche durante la guida, il legislatore ha optato per
una linea più morbida, autorizzando l’uso
dell’auricolare: unica
condizione prevista, dal novellato art. 2 del d.L. 121/2002, è che
il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie. In
tal senso, l’eventuale
limitazione della capacità uditiva, può essere rilevata
direttamente dalla patente di guida che, nel formato CARD, è espressa
sottoforma di codice (ultima riga in basso, dopo la categoria DE): per l’esattezza,
cod. 02.
LA
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA E LA SEGNALAZIONE DEI SORDI-CIECHI
Art.
3, d.L. 121/2002
Il decreto da ultimo citato, ha “introdotto”
alcune novità anche in materia di ebbrezza alcoolica e guida di
veicoli, in genere.
In realtà, l’art.
3 del d.L. 121, non ha fatto altro che deregolamentare la
disposizione che stabiliva il limite di tasso alcoolemico dell’aria
espirata, stabilendo direttamente nella legge (art. 186, comma 5,
cod. str.), il limite oltre il quale, il conducente di un veicolo è da
considerare ebbro, e quindi, assoggettabile alle pene previste dal comma 2
dell’art. 186 ([19]).
In tal senso, con l’art. 6,
comma 3, della legge quadro in materia di alcool e di problemi
alcoolcorrelati n. 125 del 2001, il legislatore, ha già previsto —
ancorché in sede di modifica al regolamento cod. str. —
l’abbassamento del tasso predetto, dai precedenti 0,8 grammi per
litro, agli attuali 0,5 grammi per litro.
E’
il caso di ricordare che già con Circ. n. 300/A/51523/109 del 1
febbraio 1991, il Ministro dell’Interno
ha ritenuto opportuno che in sede di accertamento della
contravvenzione, l’organo di
polizia indichi quei fondati motivi cui fa riferimento il legislatore
e che sono ravvisabili principalmente in:
- alito dall'odore caratteristico di alcool;
- movimenti grossolani;
- linguaggio pastoso, cioè con fonemi non nitidi;
- tono della voce tendente verso l'alto;
- sudorazione eccessiva;
- respirazione affannosa;
- ritmo del linguaggio non uniforme;
- disarmonia nei movimenti;
- difficoltà di equilibrio.
Tutti questi sintomi, indicati
a titolo orientativo, vanno osservati attentamente, essendo, tra l'altro, il
procedimento di assorbimento dell'alcool diverso da soggetto a soggetto e,
addirittura, nello stesso soggetto, suscettibile di variazioni, a seconda
delle condizioni in cui l'alcool è stato ingerito.
Nel
contesto di questa giornata, è utile riflettere su l’indirizzo
che il Ministero dell’Interno
ha adottato con propria circolare n. 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13
maggio u.s., in materia di rimozione dei veicoli coinvolti in incidenti
stradali ed affidati in custodia a ditte private e quanto può
riverberare sul tema dell’affidamento
in custodia di veicolo condotto da persona colta in stato di ebbrezza
alcoolica.
Infatti,
secondo il dicastero citato, nella circostanza in cui si verifichi un
sinistro stradale e il proprietario o il conducente non è presente sul
luogo del sinistro «ovvero non è capace di intendere e di volere [...] l’operatore
di polizia deve assumersi l’onere
di provvedere per la custodia del veicolo e per il suo recupero in
nome e per conto del conducente impossibilitato», rientrando, tale
intervento, nell’ambito
dell’attività disciplinata dall’art. 2028 c.c. (gestione di
affari altrui).
Ad oggi, non in pochi casi e con misure di dubbia legittimità, ci siamo
adoperati al fine di fare ricoverare i veicoli condotti da persone ebbre,
presso dei luoghi di custodia; ciò facendo, ci siamo esposti (se non ci
esponiamo) anche a gravi responsabilità, sia di ordine civile che penale,
in ragione di un più alto senso civico, che tende a tutelare la comunità
nella quale operiamo giornalmente e lo stesso utente stradale
contravvenzionato.
Quanto
suggerisce la direzione centrale per la polizia stradale del dipartimento
della P.S., attiene quindi ad un rapporto spontaneo, non soggetto
ad obblighi legali o convenzionali tra le parti ([22]).
Nel richiamare quindi tale indirizzo, perché ciascuno ne tragga le proprie
conseguenze, resto dell’avviso
che in simili circostanze e laddove si presenti la condizione inderogabile
dell’assunzione in
“custodia” del veicolo oggetto del controllo (mancanza sul posto
di persone di famiglia, ecc.), questo potrà essere sottoposto alla misura
del sequestro preventivo, nei termini di cui all’art.
321 c.p.p., allorquando si tema che dalla libera disponibilità dello
stesso, possa essere agevolata la commissione di altri simili reati.
Riprendendo
ora il d.L. 121/2002 e con particolare riferimento all’art.
3, comma 3 si rileva l’introduzione di un nuovo metodo di
individuazione di utenti portatori di handicap ovvero, il bastone
bianco-rosso, per le persone sordo-cieche.
USO
DI DISPOSITIVI O MEZZI TECNICI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO
Art.
4, d.L. 121/2002
Ma
la “novità” vera e propria
introdotta dal decreto, è senz’altro quella relativa all’uso
di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico e, più
specificatamente, alla possibilità di farne uso senza più l’obbligo
di procedere alla contestazione immediata dell’illecito
e, quindi, alla notificazione differita degli estremi delle
violazioni accertate a mezzo di tali strumenti.
E’ ormai conosciuto da tutti
l’enorme contenzioso scaturito a seguito delle nuove disposizioni
di legge in materia di controllo della circolazione stradale a mezzo di
strumentazione tecnica e, più in particolare, di controllo della velocità.
In breve ([23]),
possiamo ripercorrere questa “eterna”
diatriba, tra organi accertatori e utenti stradali, illudendoci che con
questo provvedimento d’urgenza,
fatto proprio dal legislatore, si sia giunti alla soluzione della
questione: in realtà, non nutro simili convinzioni e/o speranze.
Ad
ogni buon conto, giova che siano sottolineati due atteggiamenti, entrambi
deleteri per la crescita e lo sviluppo socio-culturale del Paese,
riconducibili sia alla P.A., come al privato cittadino.
Mi
riferisco con ciò, a quel atteggiamento
dell’amministratore della cosa
pubblica, che fin troppo spesso “fa cassetta”,
con le cassette denominate autovelox, velomatic, telelaser, ecc.:
fino a prevedere, con bilanci di previsione alla mano, gli incassi (rectius,
la speranza che la legge venga violata da un congruo numero di utenti) dei
vari corpi e/o servizi della polizia municipale: sino a giungere a quella
deleteria immagine di un addetto della polizia municipale di un comune
rivierasco non lontano da qui (ma che per rispetto, evito di citare),
letteralmente infrascato con autovelox alla mano, a margine strada;
fermo e “sofferente”, come
un’immagine sacra del nostro buon San Sebastiano, in attesa di “frecce”
di maledizioni da parte degli utenti.
Dall’altro
lato, un atteggiamento senza alcuna dignità giuridica e mancanza di
rispetto verso la cosa pubblica, sfora nella ricerca della impunità fine a
se stessa, da parte di coloro i quali, prima di interrogarsi sulla loro
colpa reale, tutto fanno per sfuggire dalle maglie della legge: tanto da
confezionare ricorsi in “foto-kit”,
ben lontani dal caso concreto, ma piacevoli a leggersi e perlopiù,
convincenti... almeno per il ricorrente.
Un’altalena
di situazioni, che fanno spesso fulcro sulla c.d. informazione; tutta
tesa, quest’ultima, più che a
informare gli utenti a vendere loro un prodotto gradito: la loro presunta
ragione! Vere e proprie strumentalizzazioni della giurisprudenza, con titoli
a tutta pagina, tali da far ritenere ormai consolidata l’impunità
dei ricorrenti (in quanto categoria), specie allorquando la
competenza a giudicare è del giudice di pace.
Ebbene, gli indirizzi principali in materia, che la giurisprudenza ha
fornito e che senz’altro
continueranno a riverberare, anche sul nuovo sistema introdotto dal
d.L. 121/2002, possono essere sinteticamente così ricordati:
- piena garanzia del diritto di difesa del cittadino, mediante l’indicazione
sul verbale dei motivi, oggettivamente validi, che non hanno permesso la
contestazione immediata (Cass., n. 6123/1999);
-
insindacabilità dell’organizzazione
del servizio di rilevamento da parte del giudice e sua prudente
decisione in ordine alla congruità del motivo della mancata contestazione
(Cass., n. 12330/1999);
-
momento cruciale dell’accertamento,
coincidente con quello del rilevamento fotografico e definizione
della fase successiva dello sviluppo, quale attività meramente materiale
(Cass., n. 2952/98);
- legittimità del verbale redatto con sistemi meccanizzati, nel quale la
firma autografa dell’organo
accertatore è sostituita a stampa dal nominativo del soggetto
responsabile (Cass., n. 9394/1997)
Ma
venendo al d.L. 121/2002, l’art.
4 ammette l’uso di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme
di comportamento di cui agli art. 142 (limiti di velocità) e 148 (sorpasso)
del cod. str., alle seguenti condizioni (art. 4/I, d.L. 121/2002):
- che tali
apparecchiature vengano collocate sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
-
che l’utilizzazione di simili
apparecchiature, avvenga sulla base delle direttive fornite dal
Ministero dell’interno,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- che l’utente
sia adeguatamente informato ([25]),
circa l’utilizzazione di detti
congegni automatici di rilevamento.
Analoghe
apparecchiature possono essere altresì utilizzate lungo le strade
extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, a condizione che
(art. 4/II, d.L. 121/2002):
- tali strade o singoli tratte stradali, siano individuate con decreto del
prefetto, emanato sulla base delle indicazioni fornite dai competenti organi
di polizia stradale e su conforme parere degli enti proprietari delle
strade. In tal caso, si deve sempre tenere conto del tasso di incidentalità,
delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali
non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla
sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità
degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Sia nell’un
caso, come nell’altro, non vi è più obbligo di
contestazione immediata, nei termini di cui all’art.
200 cod. str. Ne consegue anche, che sulle altre strade (urbane di
quartiere, locali e vicinali) la contestazione immediata dell’illecito
è sempre dovuta, ad eccezione delle situazioni in cui si verifica
una delle circostanze, previste dall’art.
384 reg. cod. str.
Ancora
una volta, siamo costretti a sollevare qualche perplessità circa la
necessità e l’urgenza del
provvedimento di cui si discute e, quindi, della relativa conversione
in legge. E’ ben
evidente, infatti, che almeno sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali, l’utilizzazione
dei dispositivi di controllo del traffico è sempre soggetta
alla previa emanazione di specifica direttiva ministeriale. Ne consegue, che
il provvedimento d’urgenza
citato, ancorché convertito in legge ed entrato in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione, sarà concretamente applicabile una volta
emanata la predetta direttiva.
Ma
anche per le altre strade, salvo eccessivi formalismi di comodo, la
decretazione prefettizia di autorizzazione all’uso
di simili apparecchiature, necessiterà di un’adeguata istruttoria,
atta a dimostrare, in concreto, l’inadeguatezza
della strada al fermo del veicolo lanciato a velocità eccessiva o in
manovra di sorpasso. E sin qui ci pare assai vaga ed astratta, tale
condizione della strada, quando questa debba essere ricondotta ad un fin
troppo generico tasso di incidentalità, privo di vere e proprie
parametrazioni di riferimento. Non da meno, quali sono, in concreto, le
condizioni strutturali o plano-altimetriche e di traffico secondo cui il
fermo di un veicolo non è più possibile, se non esponendo a grave rischio
la sicurezza della circolazione stradale, degli agenti del traffico e degli
utenti in genere? E poi, una volta documentata la condizione di pericolo
conseguente al fermo di un veicolo —
ancorché riconducibile ad un controllo di polizia stradale —
a quali rischi possono essere esposti coloro i quali procedono ad
intimargli l’alt
per la contestazione delle altre violazioni al cod. str.?
Io credo che ci sia veramente il rischio di un aggravamento del contenzioso,
nel momento in cui sarà così evidente, in assenza di generali ed obiettivi
criteri di valutazione, una disparità di trattamento tra prefetti più
accondiscendenti ed altri più rigorosi e quindi, tra utenti più “fortunati”
di altri, che mal si concilia con il principio di uguaglianza
sostanziale tra cittadini, stabilito dall’art.
3 della Costituzione.
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