COME CONTESTARE  LA CONTRAVVENZIONE PER ECCESSO DI VELOCITA’

Sentenza 2064 del 25/02/1998          Sentenza 107 57 del 28/10/1998

 

Con la sentenza n°4010/2000  la Cassazione ribadisce un principio già affermato in precedente occasione, in particolare nella sentenza n°6123/1999, secondo il quale, se il pretore riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice della strada non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.
l fatto in estrema sintesi:
Una Sig.ra residente nella provincia di Macerata superava di  20 Km/h il limite massimo di velocità di  50 Km/h, infrazione accertata tramite Autovelox mod. 104/C che, per la cronaca, è un modello "evoluto" in quanto consente di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio, attivando un allarme acustico e visualizzando la velocità in un apposito display. Tuttavia gli agenti della stradale non ottemperavano alla immediata contestazione adducendo dei motivi d'impossibilità ritenuti tuttavia dal Pretore non essere sufficienti a giustificare tale omissione.
Finalmente la Suprema corte rompe e mi auguro definitivamente, con un precedente consolidato orientamento per il quale, e chissà perché,la mancata immediata contestazione della violazione anche di fronte ad un'insufficiente giustificazione dei motivi non comportava in ogni caso l'annullamento del verbale di accertamento. 
Decisioni gravi queste, in quanto, la immediata contestazione della violazione oltre che essere un obbligo di legge e dunque obbligatoriamente da rispettare nonché, la sua inosservanza, è rilevante ai fini disciplinari per l'agente accertatore, risponde all'assolvimento di precisi principi che regolano l'attività giuridica.

1.      Anzitutto l'immediata contestazione offre una tutela di difesa del presunto trasgressore in quanto, seduta stante, può far valere immediatamente le sue ragioni;

2.      Evita il classico errore (assai frequente) nella registrazione di numeri di targa che in seguito si rivelano errati con conseguente pregiudizio per il malcapitato (danno di ansia !) e la mancata irrogazione della multa al reale trasgressore;

3.      Principio di economicità dell'azione amministrativa, principio che è alla base di molte delle più recenti leggi nonché della deburocratizzazione della P.A., che viene per l'occasione "dimenticato".

Se l'art. 200 del Codice della strada prevede la contestazione immediata,necessario temperamento è rappresentato dall'art.384 del Regolamento del codice della strada in quanto individua,non in forma esaustiva, alcune ipotesi d'impossibilità di procedere ad immediata contestazione. Se ciò si verifica è necessario indicarne i motivi. 
Tra questi ricordiamo "l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità".
Ma
un individuo che "spinge" la sua vettura ad una velocità di ben  70 Km/h non lo si può certo criminalizzare per una eccessiva velocità che in realtà non c'è !
La vicenda in realtà è alquanto illuminate, poiché fino ad oggi, rectius, fino a ieri, l'omessa immediata contestazione comportava soltanto una compressione dei diritti dei cittadini che, anche se non giustificata, era tollerata in quanto chi avrebbe mai avuto la forza, morale ed economica, di battersi contro l'Amministrazione per rivendicare propri diritti?
Il cambiamento di orientamento della corte è da salutare con gioia!