COME CONTESTARE LA CONTRAVVENZIONE PER ECCESSO DI VELOCITA’
Sentenza 2064 del 25/02/1998 Sentenza 107 57 del 28/10/1998
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Con
la sentenza n°4010/2000 la Cassazione
ribadisce un principio già affermato in
precedente occasione, in particolare nella sentenza n°6123/1999, secondo
il quale, se il pretore riscontra che la contestazione immediata della
violazione amministrativa alle norme del codice della strada non è stata
effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio
che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.
l fatto in estrema
sintesi:
Una Sig.ra residente nella provincia di
Macerata superava di 20 Km/h
il limite massimo di velocità di 50 Km/h, infrazione accertata tramite Autovelox mod.
104/C
che, per la cronaca, è un modello "evoluto" in quanto consente
di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio
del veicolo innanzi all'apparecchio, attivando un allarme acustico e
visualizzando la velocità in un apposito
display. Tuttavia gli agenti della stradale non ottemperavano alla
immediata contestazione adducendo dei motivi d'impossibilità
ritenuti tuttavia dal Pretore non essere sufficienti a giustificare tale
omissione.
Finalmente la Suprema corte rompe e mi auguro definitivamente, con un precedente consolidato
orientamento per il quale, e chissà perché,la
mancata immediata contestazione della violazione anche di fronte ad
un'insufficiente giustificazione dei motivi non comportava in ogni caso
l'annullamento del verbale di accertamento.
Decisioni gravi queste, in
quanto, la immediata contestazione della
violazione oltre che essere un obbligo di legge e dunque obbligatoriamente
da rispettare nonché, la sua inosservanza, è rilevante ai fini
disciplinari per l'agente accertatore, risponde all'assolvimento di
precisi principi che regolano l'attività giuridica.
1. Anzitutto l'immediata contestazione offre una tutela di difesa del presunto trasgressore in quanto, seduta stante, può far valere immediatamente le sue ragioni;
2. Evita il classico errore (assai frequente) nella registrazione di numeri di targa che in seguito si rivelano errati con conseguente pregiudizio per il malcapitato (danno di ansia !) e la mancata irrogazione della multa al reale trasgressore;
3. Principio di economicità dell'azione amministrativa, principio che è alla base di molte delle più recenti leggi nonché della deburocratizzazione della P.A., che viene per l'occasione "dimenticato".
Se l'art. 200 del Codice
della strada prevede la contestazione immediata,necessario
temperamento è rappresentato dall'art.384 del
Regolamento del codice della strada in quanto individua,non in forma
esaustiva, alcune ipotesi d'impossibilità di procedere ad immediata
contestazione. Se ciò si verifica è
necessario indicarne i motivi.
Tra questi ricordiamo
"l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità".
Ma un individuo che "spinge" la sua vettura ad una
velocità di ben 70 Km/h
non lo si può certo criminalizzare per una eccessiva velocità che in
realtà non c'è !
La vicenda in realtà è
alquanto illuminate, poiché fino ad oggi, rectius,
fino a ieri, l'omessa immediata contestazione
comportava soltanto una compressione dei diritti dei cittadini che, anche
se non giustificata, era tollerata in quanto chi avrebbe mai avuto la
forza, morale ed economica, di battersi contro l'Amministrazione per
rivendicare propri diritti?
Il cambiamento di
orientamento della corte è da salutare con gioia!